Riforma fiscale svizzera

La riforma fiscale svizzera, il patent box e l’incentivo all’innovazione come motore di crescita

Come adeguarsi all’OCSE e promuovere lo sviluppo tecnologico. Di Daniele Bosco, CEO Valuefid

Nel 2016, nel mondo sono state garantite 1,4 milioni emissioni di brevetti. Sebbene la parte della Svizzera sia comunque piccola, se misurata in rapporto al PNL e alla popolazione, la Svizzera si trova tra i primi cinque Paesi innovatori (brevetti emessi per 100 milioni di PNL e per abitanti).

Un buon risultato, non c’è dubbio, ma non sufficiente per garantire a lungo termine la crescita economica, se compariamo i risultati rispetto alla crescita di colossi di Paesi come Cina, Stati Uniti o Corea del Sud. La sfida del futuro, quindi, si basa tutta sulla ricerca tecnologica e ovviamente su una base legale e fiscale che favorisca l’humus dell’innovazione. I politici svizzeri hanno preso la palla al balzo per trasformare il problema delle pressioni internazionali (vedi OCSE) contro i regimi cantonali fiscalmente deleteri per una giusta concorrenza per adeguare agli standard internazionali il sistema fiscale svizzero e allo stesso tempo dare un forte impulso all’innovazione tecnologica.

Ci troviamo così adesso con un sistema più adeguato ai tempi moderni e focalizzato al promovimento della ricerca sul suolo svizzero, essendo allo stesso tempo inattaccabile in un contesto internazionale. Il Patent box è attualmente utilizzato in molti Paesi europei (Italia, Francia, UK, Irlanda, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo). A determinate condizioni è uno strumento accettato sia dall’OCSE che dalla UE, soprattutto nell’ambito del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
La riforma fiscale (legge RFFA) è stata votata dalle Camere Federali congiuntamente il 28 settembre 2018, confermata dopo il referendum di fine maggio 2019, quindi è entrata in vigore, anche se la trasposizione nei singoli diritti tributari cantonali non è ancora avvenuta dappertutto. Questo passo è importante, poiché la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette prevede questa tassazione solo a livello cantonale. La trasposizione del Patent Box è obbligatoria, mentre la superdeduzione dei costi di R&S è facoltativa. Nel Canton Ticino, la previsione è che il Governo presenti:

a) Una riduzione massima del 90% degli utili derivanti dal Patent box (ossia che qualificano per far parte dello stesso)
b) Una maggiorazione della deduzione per costi di R&S pari al 50% degli stessi (superdeduzione).

Sia per il Patent box che per la superdeduzione va fatta la premessa che l’attività di R&S deve (conditio sine qua non) essere svolta in Svizzera. Alcune eccezioni possono crearsi in seno a gruppi di azienda.

Le superdeduzioni

Cosa rientra nei costi di ricerca? La prima tipologia è la ricerca fondamentale; in second’ordine quella orientata all’applicazione e a rinnovare un prodotto o servizio. Ma, non quei costi collegati al lancio del prodotto (cfr.: marketing).

A cosa corrispondono questi costi?

1) Sicuramente i costi imputabili al personale (stipendi e contributi sociali) attivo nella R&S su suolo svizzero;
2) Una maggiorazione del 35% di 1 – che costituisce forfettariamente i costi associati alla R&S (segnatamente le materie prime e le attrezzature);
3) L’80% del costo esternalizzato per componenti o parti della R&S a terze società o facenti parte dello stesso gruppo.

Delle regole per evitare l’abuso della sovrapposizione delle superdeduzioni sulla stessa ricerca esistono.

Il Patent Box: cos’è e come funziona

Il patent box regola la maniera d’imposizione dei ricavi determinati da diritti immateriali, con una riduzione massima dell’utile del 90%. I diritti immateriali sono definiti esaustivamente dalla legge, ma in generale possiamo definirli come i brevetti che proteggono l’invenzione, un prodotto, un processo, un nome e simili. Diritti esteri riconosciuti sui Registri dei brevetti esteri sono assimilabili ai diritti immateriali svizzeri.

Esiste l’equazione niente brevetto, niente patent box. L’imposizione agevolata può essere richiesta a partire dal rilascio del brevetto e termina con l’estinzione dello stesso. In pratica, il patent box delimita con un complesso meccanismo chiamato Nexus modificato il perimetro di utili che entra nel patent box e quello che non ne fa parte (e che sarà tassato in via ordinaria). L’utile all’interno del patent box viene quindi ridotto del 90% e quindi aggiunto all’utile tassato in via ordinaria.

Conclusioni

Questa riforma è stata introdotta in seguito alle pressioni dell’OCSE per eliminare i regimi di tassazione agevolata cantonali, che disturbavano la libera e equa concorrenza. Le società che beneficiavano di questi regimi si vedranno quindi tassate d’ora in poi in via ordinaria. Il Governo federale e le autorità cantonali competenti, per ovviare alla ridotta competitività fiscale a livello internazionale, hanno preso delle misure di perequazione tra introiti federali e cantonali e sulle aliquote di tassazione stesse, per cui tutte le società giuridiche beneficeranno in Svizzera di una minore tassazione. Il risultato finale previsto è che a termine l’aliquota media di tassazione degli utili in Svizzera passi dal 23% circa attuale al 16-17% medio (tutte tasse incluse: federali, cantonali, comunali), con uno scarto tra i vari cantoni compreso tra il 12% e il 18%.

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