La riforma fiscale svizzera, il patent box e l’incentivo all’innovazione come motore di crescita
Come adeguarsi all’OCSE e promuovere lo sviluppo tecnologico. Di Daniele Bosco, CEO Valuefid
![](https://www.swisschamber.it/wp-content/uploads/2020/01/swiss_riforma2-300x255.png)
Nel 2016, nel mondo sono state garantite 1,4 milioni emissioni di brevetti. Sebbene la parte della Svizzera sia comunque piccola, se misurata in rapporto al PNL e alla popolazione, la Svizzera si trova tra i primi cinque Paesi innovatori (brevetti emessi per 100 milioni di PNL e per abitanti).
Un buon risultato, non c’è dubbio, ma non sufficiente per garantire a lungo termine la crescita economica, se compariamo i risultati rispetto alla crescita di colossi di Paesi come Cina, Stati Uniti o Corea del Sud. La sfida del futuro, quindi, si basa tutta sulla ricerca tecnologica e ovviamente su una base legale e fiscale che favorisca l’humus dell’innovazione. I politici svizzeri hanno preso la palla al balzo per trasformare il problema delle pressioni internazionali (vedi OCSE) contro i regimi cantonali fiscalmente deleteri per una giusta concorrenza per adeguare agli standard internazionali il sistema fiscale svizzero e allo stesso tempo dare un forte impulso all’innovazione tecnologica.
Ci troviamo così adesso con un sistema più adeguato ai tempi moderni e focalizzato al promovimento della ricerca sul suolo svizzero, essendo allo stesso tempo inattaccabile in un contesto internazionale. Il Patent box è attualmente utilizzato in molti Paesi europei (Italia, Francia, UK, Irlanda, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo). A determinate condizioni è uno strumento accettato sia dall’OCSE che dalla UE, soprattutto nell’ambito del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). La riforma fiscale (legge RFFA) è stata votata dalle Camere Federali congiuntamente il 28 settembre 2018, confermata dopo il referendum di fine maggio 2019, quindi è entrata in vigore, anche se la trasposizione nei singoli diritti tributari cantonali non è ancora avvenuta dappertutto. Questo passo è importante, poiché la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette prevede questa tassazione solo a livello cantonale. La trasposizione del Patent Box è obbligatoria, mentre la superdeduzione dei costi di R&S è facoltativa. Nel Canton Ticino, la previsione è che il Governo presenti:
a) Una riduzione massima del 90% degli utili derivanti dal Patent box (ossia che qualificano per far parte dello stesso) b) Una maggiorazione della deduzione per costi di R&S pari al 50% degli stessi (superdeduzione).
Sia per il Patent box che per la superdeduzione va fatta la premessa che l’attività di R&S deve (conditio sine qua non) essere svolta in Svizzera. Alcune eccezioni possono crearsi in seno a gruppi di azienda.
![](https://www.swisschamber.it/wp-content/uploads/2020/01/swiss_riforma-249x300.png)
Le superdeduzioni
Cosa rientra nei costi di ricerca? La prima tipologia è la ricerca fondamentale; in second’ordine quella orientata all’applicazione e a rinnovare un prodotto o servizio. Ma, non quei costi collegati al lancio del prodotto (cfr.: marketing).
A cosa corrispondono questi costi?
1) Sicuramente i costi imputabili al personale (stipendi e contributi sociali) attivo nella R&S su suolo svizzero; 2) Una maggiorazione del 35% di 1 – che costituisce forfettariamente i costi associati alla R&S (segnatamente le materie prime e le attrezzature); 3) L’80% del costo esternalizzato per componenti o parti della R&S a terze società o facenti parte dello stesso gruppo.
Delle regole per evitare l’abuso della sovrapposizione delle superdeduzioni sulla stessa ricerca esistono.
Il Patent Box: cos’è e come funziona
Il patent box regola la maniera d’imposizione dei ricavi determinati da diritti immateriali, con una riduzione massima dell’utile del 90%. I diritti immateriali sono definiti esaustivamente dalla legge, ma in generale possiamo definirli come i brevetti che proteggono l’invenzione, un prodotto, un processo, un nome e simili. Diritti esteri riconosciuti sui Registri dei brevetti esteri sono assimilabili ai diritti immateriali svizzeri.
Esiste l’equazione niente brevetto, niente patent box. L’imposizione agevolata può essere richiesta a partire dal rilascio del brevetto e termina con l’estinzione dello stesso. In pratica, il patent box delimita con un complesso meccanismo chiamato Nexus modificato il perimetro di utili che entra nel patent box e quello che non ne fa parte (e che sarà tassato in via ordinaria). L’utile all’interno del patent box viene quindi ridotto del 90% e quindi aggiunto all’utile tassato in via ordinaria.
Conclusioni
Questa riforma è stata introdotta in seguito alle pressioni dell’OCSE per eliminare i regimi di tassazione agevolata cantonali, che disturbavano la libera e equa concorrenza. Le società che beneficiavano di questi regimi si vedranno quindi tassate d’ora in poi in via ordinaria. Il Governo federale e le autorità cantonali competenti, per ovviare alla ridotta competitività fiscale a livello internazionale, hanno preso delle misure di perequazione tra introiti federali e cantonali e sulle aliquote di tassazione stesse, per cui tutte le società giuridiche beneficeranno in Svizzera di una minore tassazione. Il risultato finale previsto è che a termine l’aliquota media di tassazione degli utili in Svizzera passi dal 23% circa attuale al 16-17% medio (tutte tasse incluse: federali, cantonali, comunali), con uno scarto tra i vari cantoni compreso tra il 12% e il 18%.
![](https://www.swisschamber.it/wp-content/uploads/2020/01/swiss_riforma3-1024x753.png)